L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della assistenza sociale, dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili delle persone minori di età.

In particolare, essa ha per scopo l’accoglimento e la formazione, ai fini dell’integrazione nel tessuto sociale, di minorenni detenuti o che rischiano la detenzione, disadattati, maltrattati, abusati, abbandonati o in generale, che versano in condizioni di disagio sociale.

All’uopo l’Associazione orienta la propria attività al fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e della dignità di minorenni che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psico-fisico, nonché dei minori a rischio di incorrere in detti problemi. I servizi che l’Associazione intende offrire ineriscono, pertanto, differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, divertimento ed altro) per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti dei minori più deboli e disagiati.

A titolo esemplificativo l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

- osservazione, monitoraggio, formazione mediante il metodo applicativo di apprendimento didattico (insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori, tutori, ecc.), il recupero scolastico, tecniche e supporto di disciplina comportamentale, tecniche di meditazione e di rilassamento, psicoterapia e counselling di gruppi minorili under 14 e over 14 omogenei e non, anche per le fasce genitoriali, iniziazione alle principali discipline sportive di base, progettazione e sviluppo di attività ludico-motorie, (capacità coordinative e condizionali nell’infanzia, circuits training autogeni, anche in piscina);

- supporto e collaborazione con società sportive,

- mediazione tra società sportive, allenatori e genitori;

- mediazione e supporto tra scuola, insegnanti, alunni e genitori;

- mediazione e supporto psicologico tra struttura e genitori per bambini e adolescenti, (difficili, diversamente abili, portatori di handicap in genere, disturbi comportamentali, disturbi dell’apprendimento, deficit cognitivo, ecc.);

- accompagnamento e baby-sitting;

- monitoraggio per la collaborazione familiare riferita a minori, da parte di coniugi o singoli appartenenti alla fascia debole, supporto, sostegno, accompagnamento ecc.

- organizzazione e gestione di campi solari, escursioni, gite, ecc.(come momento di riflessione e rieducativi per soggetti particolari);

- progettazioni e azioni educative e rieducative individuali e collettive, su gruppi omogenei e non, anche nel nucleo familiare;  

- assistenza e rieducazione per bambini ed adolescenti obesi e portatori di handicap;

- collaborazione con famiglie, enti e associazioni di minori under 14, che fanno abuso di alcolici e stupefacenti;

- organizzazione di incontri collettivi con genitori, (counselling) punti di ascolto per minori e genitori;

- organizzazione di incontri e progettazioni nelle scuole primarie e secondarie, per percorsi di relazioni collettive ed interpersonali a carattere riflessivo, culturale, sociale, spirituale, psicologico ed emozionale.

- assistenza, organizzazione, mediazione, supporto, consulenza, sostentamento,rappresentanza e azioni sulle discipline dell’adozione e dell’affidamento dei minori( Legge n. 184 del 1983).

 

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse, e comunque in via non prevalente.

 

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

 

Art. 6) L’Associazione in riferimento alle disposizioni di cui ai comma 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si conforma alle seguenti clausole:

 

a)      divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b)      obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c)      disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;                                                                                                                

d)      obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e)      eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui

f)       all’Art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

g)      intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

h)      disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i)        l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

 

L’Associazione in riferimento alle disposizioni del Decreto Legge del 4/12/1997 n. 460, si conforma alle seguenti clausole:

svolgimento di attività nei seguenti settori:

1)      assistenza sociale e socio sanitaria;

2)      beneficenza;

3)      istruzione;

4)      formazione;

5)      tutela dei diritti civili;

6)      sport dilettantistico ed agonistico

 

 

 

 



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